Inviato: Dom Nov 21, 2010 12:00 Oggetto: I giorni di prova dopo l acquisto di un cavallo
Piccola curiosita è vero che ci sono 60 giorni di prova obbligatori secondo la legge , dopo l acquisto di un cavallo ? e che in caso il cavallo presenti problemi (escluse zampe rotte e coliche ) viene cambiato ?
Registrato: 30/09/09 15:02 Messaggi: 636 Località: Napoli
Inviato: Dom Nov 21, 2010 14:06 Oggetto:
Io sapevo funzionasse così:
Vai a vedere il cavallo con il veterinario, fai un paio di giri di prova.
Se al primo impatto ti piace, lo porti a casa.. e poi hai circa una settimana per portarlo indietro.
Avere un veterinario vicino è importante, in quanto se il cavallo presenta qualche problema e dopo la settimana di prova vogliamo rispedirlo indietro, il proprietario non può incolparci di niente!!
Anche a me pare di ricordare che il cavallo si acquista " visto e piaciuto". Per questo si fa la visita di compravendita. I vizi gravi di comportamento come quelli descritti da Jada Beat non si vedono alla visita vet e saltano fuori una volta che con il cavallo ci passi un po' di tempo; inoltre non vengono da un momento all' altro ed è difficile dire che il cavallo li ha acquisiti dopo la vendita.
Il tempo a disposizione per la restituzione penso sia breve per il fatto che, se un cavallo ticchia, te ne accorgi presto dopo averlo portato a casa, e, se non protesti subito, vuol dire che ti sta bene.
si prova il cavallo dove risiede, quante volte si vuole, se piace si fa visitare sempre a casa del venditore da parte di un veterinario portato dall'acquirente e una volta accertata la buona salute e si è favorevoli all'acquisto lo si porta a casa e te lo tieni.
Ci sono solo due motivi per restituire il cavallo per legge ed è la presenza dei cosiddetti "vizi redibitori", cioè il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso. Poi se ce sono altri a me ora sfugge ma comunque, scartata la presenza di quei due, te lo tieni.
Questa è la procedura che andrebbe seguita sempre. Che io sappia, non esiste nessun periodo di prova per la vendita di un cavallo.
Poi...c'è chi lo fa provare 3 volte e fine, chi lo da' in prova fidandosi (pazzi)...etc..dipende da chi incontri.
Mi associo ad Antrax.. anche io non darei mai la mia cavalla in prova..
Chi si fida? al massimo possono venire a provarla per una settimana a 'casa' mia, ma darla in un'altro maneggio? Io mi non fiderei mai e poi mai!
Posso risponderti con una certa precisione:
Non esiste una legge che prevede specificatamente 60 giorni, si tratta un comune contratto di compravendità , regolamentato dal codice civile.
Bisogna prima di tutto fare distinzione tra il cosidetto "periodo di prova" ed i vizi di inidoneità , detti "vizi redibitori" come giustamente scritto sopra, che annullano il contratto (azione redibitoria).
Per quanto riguarda la prova, viene concordata tra le parti, in genere l'acquirente versa un anticipo ed avrà completa disposizione del cavallo, che però (solitamente) rimane alla sede del venditore, in pratica tecnicamente si tratta di un periodo in fida, di una durata stabilità tra le parti, trascorso questo periodo l'acquirente decide se comprare il cavallo versando la rimanenza o rinunciare perdendo l'anticipo. Nulla vieta alle parti di accordarsi in modo differente.
Per quanto riguarda i vizi che possono annullare il contratto invece, ( art. 1490/1495 ed in particolare 1496 cod. civ. ) devono essere pregessi, occulti e gravi da pregiudicarne l'utilizzo per cui è stato acquistato.
I principali vizi redibitori legalmente riconusciuti per i cavalli sono :
Ballo dell'orso, tic d'appoggio, oftalmia periodica, atassia spinale, morva, corneggio, bolsaggine. Ciò non significa che altri vizi possano ritenersi redibitori, l'importante è che abbiano le tre caratteristiche dette(pregessi, occulti e gravi ).
L'eventuale vizio va denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta ed il diritto si prescrive entro un anno dalla consegna dell'animale.
Vorrei evidenziare che in caso di disputa, sarà onere dell'acquirente provare che il vizio era pregresso, ovvero sussisteva già prima dell'acquisto. Come pure i vizi devono essere occulti, ovvero è evidente che se il difetto è evidenziato sul contratto di acquisto decade il diritto di rivalersi, ma aggiungo che l'articolo 1491 cod. civ. esclude la garanzia "se i vizi erano facilmente riconoscibili", in altre parole, se qualcuno compra un cavallo che presenta un problema palese ed il venditore non ha fatto nulla che potesse occultarlo non è detto che si protrà otterenere una risoluzione del contratto, per questo motivo è sempre consigliabile fare un'approfondita visita veterinaria di compravendità .
Per quanto riguarda la "forma", per la compravendità di animali hanno valore i contratti verbali, ma è sempre bene stipulare una scrittura tra privati, al fine di poter esercitare i propri diritti.
Infine, se l'animale con vizio redibitorio muore, per cause non imputabili al vizio o se non può essere restituito nelle conzioni in cui si trovava al momento della consegna ( ad esempio per castrazione, sia stata procurata una zopia, ecc.) si può solo ottenere una riduzione del prezzo da quantificare (azione quanti minoris, art 1492 cod. civ.). Se invece la morte dell'animale è imputabile al vizio ha diritto alla risoluzione del contratto.
Concludo aggiungendo che la buona fede del venditore anche comprovata, NON costituisce un motivo di decadimento del diritto al risarcimento dell'acquirente.
Registrato: 06/11/09 16:28 Messaggi: 1520 Località: Firenze
Inviato: Dom Nov 21, 2010 19:01 Oggetto:
E' possibile chiedere, e talvolta concedere, la prova, al di là di quanto correttamente detto da Aldo71, che sottoscrivo.
Tale prova viene contrattualizzata, anche nelle sue condizioni, ma il cavallo viene SALDATO prima del ritiro.
In altre parole, lo paghi e lo porti via, è tuo, salvo il diritto di restituirlo secondo le condizioni pattuite. Ovvio che se lo "rompi", non puoi restituirlo, o meglio, non te lo riprendono.
Quasi sempre ciò viene fatto tra persone che si conoscono piuttosto bene, e/o frequentano luoghi comuni, cosicchè il cavallo resta "sotto controllo", si sa cosa accade e come.
In caso contrario, all'eventuale rientro bisognerebbe come minimo rifare una visita vet e correre il rischio di trovarsi vizi e magagne prima assenti.
In sintesi, non esiste la prova senza averlo pagato prima, per le evidenti ragioni che dice Antrax.
Se dovessi vendere un cavallo con prova, imporrei il saldo e lo svolgimento del periodo di prova nel mio maneggio, in modo da sapere per filo e per segno che cosa accade.
penso sia una scelta personale darlo in prova o no...io la mia cavalla nel caso assurdo che dovessi venderla non la darei mai in prova, sicuramente la farei provare per 1/2 mesi quante volte vuole ma sotto la mia supervisione e in mia presenza....
ellamadonna 1-2 mesi...ma cosa c'è da provare ? provi a montarlo, fai passo trotto galoppo, lo provi in campagna (se poi dovrai uscire), salti un po', vedi come si comporta con gli altri e in mezzo agli altri, fai di nuovo un giro di prova in campo e sui salti...e fine.
Totale 4-5 salite in sella. Se ti piace lo sai subito, se ti ci trovi bene pure, se le sue caratteristiche corrispondono a quelle che cerchi tu cosa serve altro ? Mica devi creare il rapporto durante le prove...quello verrà in seguito in 8 mesi come minimo.
Io ste persone che lo provano 750 volte non le capisco, se lo provi tanto non sei convinto quindi aria, cambiare cavallo.
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